Anticendio: responsabilità penale per omessa richiesta di rinnovo del certificato
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La Corte di cassazione, Sezione 7 Penale, con l’ordinanza del 18 ottobre 2022, n. 39218, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di colpevolezza resa dal tribunale di Napoli Nord.
Responsabilità penale quindi per l’amministratore di condominio, anche se da poco subentrato a precedente amministratore rimasto inerte, il quale nella sua qualità di titolare di attività soggette ai controlli di prevenzione antincendi omette di presentare sia la segnalazione certificata di inizio attività che la richiesta dirinnovo periodico della conformità antincendio.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 2021 aveva condannato alla pena di giustizia l’amministratore del “Condominio Il Sole” per omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi riferito al fabbricato condominiale. L’amministratore aveva motivato la propria omissione deducendo, invano, il subentro del medesimo al precedente amministratore, a suo tempo lungamente inerte.
Dopo la sentenza, l’amministratore aveva presentato ricorso in cassazione, che ad ogni modo ha confermato il giudizio.
Il Collegio ha osservato che le censure sono state ritenute manifestamente infondate poiché era stata accertata ed era non contestata la mancata presentazione dell’istanza di rilascio del predetto certificato da parte dell’amministratore in carica ‘pro-tempore’ e perché l’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 – che ha disposto il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” – intende presidiare con la sanzione penale l’obbligo in questione anche in una fase successiva all’inizio di una delle attività “soggette”, senza limiti di tempo, in quanto non prevede un termine finale e, anzi, attribuisce rilevanza penale pure all’omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; la normativa non prevede alcun termine finale da rispettare, per cui, se il precedente amministratore non ha provveduto nel presentare la richiesta, è onere dell’amministratore subentrante provvedere alla presentazione della richiesta.
L’art. 20 del Dlgs n. 139/2006 prevede la sanzione dell’arresto fino a un anno e l’ammenda da 258 e 2.582,00 euro per chi, nella sua qualità di titolare di attività soggette ai controlli di prevenzione antincendi omette di presentare sia la segnalazione certificata di inizio attività che la richiesta dirinnovo periodico della conformità antincendio.